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LE ULTIME NEWS
L’adozione volontaria dell’organo di controllo nelle s.r.l. impone la nomina di un revisore?
Il dubbio su cui ci si interroga – alla luce dell’apparente contrasto letterale tra la rubrica dell’art. 2477 c.c. e quanto ivi disposto – concerne la necessità o meno di nomina di un revisore nelle s.r.l., ove la nomina dell’organo di controllo avvenga su base volontaria e non sia imposta dalla legge (ex artt. 2477 co.1 e co. 4 e 2435bis c.c.).
Il ricorso abusivo al credito assorbe la truffa alla luce del principio di specialità
La Quinta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36985 decisa il 24.06.2019 e depositata il 03.09.2019, ha riformato quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze. Il Collegio territoriale, in particolare, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di concorso in ricorso abusivo al credito di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 218, vari delitti di bancarotta, e il concorso nelle truffe (art. 640 c.p.) ai danni di persone fisiche e istituti bancari. La Cassazione, invece, ragionando sulla struttura dei delitti di truffa e di ricorso abusivo al credito, alla luce del principio di specialità, ha stabilito che il delitto di truffa resta assorbito nella condotta di ricorso abusivo al credito, attesa la più ampia oggettività giuridica e la plurilesività di quest’ultimo. Segnatamente, l’imputato aveva ottenuto mediante la presentazione di false fatturazioni l’anticipazione dell’80% degli importi ivi indicati da parte dell’istituto di credito (Banca Monte dei Paschi di Siena) presso cui intratteneva un conto di anticipo di fatture.
Confisca di prevenzione allargata e frode fiscale: profili di criticità della normativa
La riflessione sul tema prende spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 32461, del 15/05/2019 – dep. 19/07/2019). Il Supremo Collegio ha ritenuto legittimo quanto disposto dalla Corte d’Appello meneghina, con riguardo all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che si riteneva vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuosa. In particolare da quelli derivanti dalla pluriennale attività di frode fiscale posta in essere dal ‘94 al 2014 attraverso un collaudato sistema fraudolento, alla cui base erano previsti una serie di rapporti cartolari tra società consortili e cooperative, consistenti sostanzialmente in false fatturazioni, o comunque per operazioni inesistenti, che garantivano un certo risparmio di imposta, oltre a fuoriuscite patrimoniali dalle casse delle società in favore di ulteriori persone giuridiche di dubbia esistenza ovvero orbitanti nel circuito del proposto e della sua famiglia.