Con la sentenza n. 17727 decisa il 13/03/2019 e depositata in data 29/04/2019, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui, il liquidatore di società risponde dei delitti di omesso versamento (di ritenute certificate o di I.V.A.), non per il mero fatto del mancato pagamento – con le attività di liquidazione – delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelle anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. Inoltre, la Corte chiarisce nuovamente che tali conclusioni sono imposte dalle limitazioni che l’art. 36 del d.p.r. 602 del 1973 fissa alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e ai creditori, ovvero, di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
NEWS RECENTI
- L’adozione volontaria dell’organo di controllo nelle s.r.l. impone la nomina di un revisore?
- Il ricorso abusivo al credito assorbe la truffa alla luce del principio di specialità
- Confisca di prevenzione allargata e frode fiscale: profili di criticità della normativa
- La responsabilità del liquidatore per omesso versamento di ritenute certificate e IVA
- Bancarotta: illegittimità costituzionale delle pene accessorie in misura fissa.