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L’adozione volontaria dell’organo di controllo nelle s.r.l. impone la nomina di un revisore?
Il dubbio su cui ci si interroga – alla luce dell’apparente contrasto letterale tra la rubrica dell’art. 2477 c.c. e quanto ivi disposto – concerne la necessità o meno di nomina di un revisore nelle s.r.l., ove la nomina dell’organo di controllo avvenga su base volontaria e non sia imposta dalla legge (ex artt. 2477 co.1 e co. 4 e 2435bis c.c.).
Il ricorso abusivo al credito assorbe la truffa alla luce del principio di specialità
La Quinta Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36985 decisa il 24.06.2019 e depositata il 03.09.2019, ha riformato quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze. Il Collegio territoriale, in particolare, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di concorso in ricorso abusivo al credito di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 218, vari delitti di bancarotta, e il concorso nelle truffe (art. 640 c.p.) ai danni di persone fisiche e istituti bancari. La Cassazione, invece, ragionando sulla struttura dei delitti di truffa e di ricorso abusivo al credito, alla luce del principio di specialità, ha stabilito che il delitto di truffa resta assorbito nella condotta di ricorso abusivo al credito, attesa la più ampia oggettività giuridica e la plurilesività di quest’ultimo. Segnatamente, l’imputato aveva ottenuto mediante la presentazione di false fatturazioni l’anticipazione dell’80% degli importi ivi indicati da parte dell’istituto di credito (Banca Monte dei Paschi di Siena) presso cui intratteneva un conto di anticipo di fatture.
Confisca di prevenzione allargata e frode fiscale: profili di criticità della normativa
La riflessione sul tema prende spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 32461, del 15/05/2019 – dep. 19/07/2019). Il Supremo Collegio ha ritenuto legittimo quanto disposto dalla Corte d’Appello meneghina, con riguardo all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che si riteneva vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuosa. In particolare da quelli derivanti dalla pluriennale attività di frode fiscale posta in essere dal ‘94 al 2014 attraverso un collaudato sistema fraudolento, alla cui base erano previsti una serie di rapporti cartolari tra società consortili e cooperative, consistenti sostanzialmente in false fatturazioni, o comunque per operazioni inesistenti, che garantivano un certo risparmio di imposta, oltre a fuoriuscite patrimoniali dalle casse delle società in favore di ulteriori persone giuridiche di dubbia esistenza ovvero orbitanti nel circuito del proposto e della sua famiglia.
La responsabilità del liquidatore per omesso versamento di ritenute certificate e IVA
Con la sentenza n. 17727 decisa il 13/03/2019 e depositata in data 29/04/2019, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui, il liquidatore di società risponde dei delitti di omesso versamento (di ritenute certificate o di I.V.A.), non per il mero fatto del mancato pagamento – con le attività di liquidazione – delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelle anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. Inoltre, la Corte chiarisce nuovamente che tali conclusioni sono imposte dalle limitazioni che l’art. 36 del d.p.r. 602 del 1973 fissa alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e ai creditori, ovvero, di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Bancarotta: illegittimità costituzionale delle pene accessorie in misura fissa.
La Corte Costituzionale – con la sentenza n. 222/2018 depositata il 5 dicembre 2018 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, della c.d. Legge Fallimentare, il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, nella parte in cui disponeva l’automatismo applicativo della pena accessoria di 10 anni di inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale ovvero di incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, così modificandolo: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
Tale pronuncia è intervenuta incidenter tantum – a seguito di ordinanza di rimessione della prima sezione penale della Corte di Cassazione – nel giudizio di legittimità per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in qualità di giudice del rinvio, aveva condannato alcuni protagonisti del c.d. Crack Parmalat, per aver commesso vari delitti di bancarotta di cui agli artt. 216 e 223 L.F.
In particolare, la portata innovativa della decisione della Corte delle leggi consiste nell’aver ribadito che, alla luce della funzione special-preventiva e dunque rieducativa della pena, il quadro edittale deve necessariamente essere informato al principio di proporzionalità costituzionale, di guisa che l’automatismo applicativo del trattamento accessorio risulta, in tal senso, irragionevole, necessitandosi un proporzionato sacrificio di interessi per il reo perché possa rieducarsi.
L’autoriciclaggio – aspetti critici della disciplina alla luce di una recente pronuncia della Cassazione
Il principio di diritto, sancito dalla seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17235 del 18 aprile 2018, delinea in maniera definitiva le responsabilità dei soggetti che partecipano all’attività di riciclaggio reinvestendo in attività produttive i proventi di un delitto commesso 20 anni prima della condotta riciclatoria.
Chiarisce la Corte, infatti, che il professionista che contribuisce a ripulire il denaro derivante dal delitto commesso in maniera esclusiva da un altro soggetto, non risponde con questi del meno grave reato di autoriciclaggio, altresì commette il più grave delitto di riciclaggio.
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